Decreto Bersani DL 4/7/2006 n°223

Questo colore per le questioni di particolare interesse per l’edilizia

Questo colore per le questioni di particolare interesse per e la gestione immobiliare

Questo colore per le questioni di particolare interesse per i professionisti

Questo colore per le questioni di particolare interesse per tutti i contribuenti i

Articolo 35

Comma 1

Le consumazioni obbligatorie delle discoteche sono soggette all’aliquota dell’intrattenimento o spettacolo e non al 10%.

Comma 2

L’accertamento IVA per le operazioni su immobili viene riferito al valore normale e non a quello catastale.

Comma 3

Idem ai fini delle imposte dirette

Comma 4

Art. 15 DL 41/95 abrogato (riferimento ai valori catastali)

Comma 5

I rapporti di subappalto vengono regolati sulla base dell’art. 17 5° comma (il subappaltatore rilascia fattura senza iva con riferimento all’art. 17 6° comma l’appaltatore integra la fattura con IVA e la registra sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse)

Comma 6

La decorrenza della norma dell’art.6 parte dall’autorizzazione del Consiglio CEE .

Comma 6 bis

La circolare 28/E sostiene che la norma (incomprensibile nei riferimenti) estende la facoltà di chiedere il rimborso anche “nell’ipotesi in cui nel settore edile siano rese le prestazioni di servizi disciplinate dal citato sesto comma dell’art.17”

Comma 6 ter

Per i subappaltatori il limite della compensazione è elevato a € 1.000.000.

Comma 7

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l’IVA entro il termine per l’acconto dell’anno successivo, anche per compensazione con crediti inesistenti per un importo superiore a € 50.000.

Comma 8

Le locazioni di immobili sono esenti art.10 n°8 fatta eccezione per gli immobili strumentali per natura affittati a soggetti iva con diritto alla detrazione inferiore o pari al 25% o soggetti non IVA o per i quali il locatore abbia espressamente optato per l’imponibilità IVA nel relativo atto.

Le cessioni di fabbricati diversi da quelli strumentali per natura sono esenti art.10 n° 8 bis, fatta eccezione per quelli nuovi o recuperati da non più di quattro anni ceduti dal costruttore.

La cessione di fabbricati strumentali per natura sono esenti art. 10 n° 8 ter, esclusi:

a) quelli ceduti dal costruttore entro i quattro anni dalla costruzione o dall’intervento di recupero (lett. c-d- e art.31 L457/78) ;

  1. quelli acquistati da soggetti con detrazione IVA inferiore o pari al 25%;

  2. quelli acquistati da soggetti non IVA,

  3. quelli per i quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione IVA.

All’art. 19 bis1 soppressa la parola “rivendita”

Il n°127 ter della Tab. parte III è abrogato (locazioni di immobili aliquota 10%)

Comma 9

La rettifica della detrazione ex art. 19 bis2 non opera:

Per i beni strumentali per natura la rettifica si effettua al primo atto di vendita successivo se il venditore non opta per l’imposizione IVA.

Comma 10

Sono soggetti a registrazione a termine fisso le operazione di cui ai n°8 - 8bis e 8 ter anche se imponibili IVA.

Sono soggette ad imposta di registro proporzionale le locazioni di immobili strumentali anche se imponibili IVA.

L’aliquota di registro per le operazione di cui all’art. 10 n°8 sono soggette all’imposta dell’1%.

Comma 10 bis

Le ipocatastali sono dovute anche sulla cessione di immobili strumentali per natura di cui all’art.10 n°8 ter con aliquote del 1% e 3%

Comma 10 ter

Le ipocatastali sui beni strumentali per operazione di fondi immobiliari chiusi e imprese di leasing sono ridotte a metà.

Comma 10 quater

Le norme sugli affitti di beni strumentali si applicano anche all’affitto di aziende quando gli immobili aziendali calcolati al valore di mercato costituiscano almeno il 50% del valore dell’azienda.

Comma 10 quinques

Entro il 15 settembre 2006 saranno stabilite le modalità ed i termini per le dichiarazioni riguardanti l’opzione relativa ai contratti di locazione di beni strumentali in essere con decorrenza 4/7/2006.

Comma 10 sexies

Per le imprese di leasing l’imposta proporzionale di registro può essere portata a scomputo delle ipocatastali in caso di riscatto.

Comma 11

Saranno individuati gli autocarri che dovranno essere assimilati a tutti gli effetti fiscali alle autovetture.

Comma 12

I professionisti sono obbligati ad avere uno o più conti bancari ai quali affluiscono tutti i compensi percepiti e dai quali vengono prelevate le spese.

I pagamenti non inferiore a 100€ devono essere percepiti solo con assegni, bonifici o mezzi di pagamento elettronici.

Comma 12 bis

Fino al 30/6/2007 il limite è elevato a 1000 €. Da tale data al 30/6/2008 è portato a 500€.

Comma 13

Vengono stabiliti i criteri per presumere i soggetti residenti in Italia.

Comma 14

La decorrenza della norma suddetta è dal 2006

Comma 15

Elevati i limiti per la presunzione di non operatività delle società ( 2- 6 – 15%) e della relativa determinazione del reddito (1,5 – 4,75 – 12%)

Tra le cause di esclusione il periodo di non normale attività deve essere certificato con le modalità antielusive con richiesta al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.37 8° comma DPR 600/73.

Comma 16

Le modifiche di cui sopra decorrono dal 2006.

Comma 17

Limite al riporto delle perdite nell’ipotesi di retrodatazione degli effetti fiscali delle operazioni di fusione e di scissione.

Comma 18

Le modifiche suddette si applicano dall’entrata in vigore del decreto.

Comma 19

Il credito d’imposta per le ristrutturazioni edilizie compete a condizione che “il costo della relativa mano d’opera sia evidenziato in fattura”.

Comma 20

La suddetta disposizione si applica del 4/7/2006.

Comma 21

Negli atti di compravendita di immobili tra privati il prezzo effettivo deve essere comunque indicato. Gli onorari notarili sono ridotti del 30%.

In caso sia occultato anche in parte il corrispettivo l’imposta di registro si applica sul corrispettivo con una sanzione del 50%.

Comma 22

All’atto della cessione di immobili anche se soggetti ad iva le parti devone rendere dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alle modalità analitiche del pagamento del prezzo e del pagamento dell’eventuale mediazione con l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del mediatore.

In caso di omissione o mendacità anche parziale l’atto è sottoposto ad accertamento di valore e alla sanzione da 500 a 10.000 €.

Comma 22 bis

I compensi di mediazione per l’acquisto della prima casa sono deducibili fino a 1000 €

Comma 23

La disposizione di cui sopra si applica dal secondo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Comma 23 bis

Per le vendite di immobili finanziati da mutui il valore normale dell’immobile non può essere accertato per un importo inferiore al quello del mutuo.

Comma 23 ter

Le disposizione dell’art. 52 L.131/86 sui limiti catastali dell’accertamento di valore si applicano solo agli atti tra privati.

Comma 24

Ai fini degli accertamenti dell’imposta di registro sono attribuiti gli stessi poteri previsti ai fini delle imposte dirette.

Comma 25

Accesso ai dati dell’Agenzia delle Entrate da parte degli agenti della riscossione.

Comma 26

Attribuzione agli stessi di potere di accesso presso tutti gli enti.

Comma 26 bis

L’Agenzia delle Entrate individua i soggetti a cui attribuire i detti poteri.

Comma 26 ter

Sanatoria per le irregolarità commesse dai concessionari di riscossione delle imposte.

Comma 26 quater

La sanatoria non produce effetti sulle responsabilità amministrative relative ad alcuni specifici casi.

Comma 26 quinquies.

Tra gli atti impugnabili avanti le Commissioni Tributarie sono inserite le iscrizioni di ipoteche e i fermi amministrativi di mobili registrati.

Comma 27

Le società di assicurazione devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutti i dati inerenti gli indennizzi pagati dal 1/10/2006.

I dati acquisiti sono utilizzati per l’accertamento dei beneficiari.

Comma 28

L’Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del pagamento di ritenute fiscali e contributi previdenziali.

Comma 29

La responsabilità viene meno se l’appaltatore verifica prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore la regolarità della documentazione dello stesso. Può sospendere il pagamento finchè non gli venga esibita la documentazione .

Comma 30

La responsabilità dell’appaltatore non può eccedere il corrispettivo dovuto al subappaltatore.

Comma 31

Gli atti da notificare al subappaltatore sono notificati anche all’appaltatore.

Comma 32

Il committente provvede al pagamento dell’appaltatore previa esibizione di quest’ultimo della documentazione attestante il rispetto delle norme sopraindicate.

Comma 33

L’inosservanza delle modalità suddette da parte del committente è punita con una sanzione da 5.000 € a 200.000€ .

Comma 34

Le disposizioni suddette si applicano dopo la pubblicazione di apposito decreto del ministero dell’Economia, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della conversione del decreto, che stabilisca la documentazione necessaria per i contratti stipulati con soggetti rilevanti con esclusione dei committenti non imprenditori, ma incluse in ogni caso società ed enti.

Comma 35

Alle dogane sono attribuiti gli stessi poteri in di indagine previsti per l’IVA.

Comma 35 bis

Le società di calcio professionistiche devono inviare i contratti dei calciatori per via telematica all’Agenzia delle Entrate

Comma 35 ter

Dal 1/10/2006 l’iva sulle manutenzioni torna al 10% fino a fine anno.

Comma 35 quater

Dal 1/10/2006 al 31/12/2006 il credito di imposta viene ridotto al 36% con un limite di € 48.000 per abitazione (e quindi non per soggetto)

Articolo 36

Comma 1

Abrogato il n°123 bis della Tabella A parte III (l’iva sulle prestazioni dei telefoni pubblici sale al 20%)

Comma 2

Le aree si considerano fabbricabile sulla base del Piano Regolatore indipendentemente dall’approvazione di strumenti attuativi.

Comma 3

Gli utili “relativi a partecipazioni” diventano “utili provenienti da partecipazioni”.

Comma 4

Detta disposizione si applica dal 2006.

Comma 5

Escluso l’ammortamento anticipato per autovetture e ciclomotori.

Comma 6

La disposizione suddetta si applica dal 2006 anche per i beni già esistenti.

Comma 6 bis

Il leasing dei citati beni è deducibile solo se dura quanto l’ammortamento corrispondente.

Comma 6 ter

La norma suddetta parte dalla entrata in vigore della legge di conversione.

Comma 7

Le quote di ammortamento degli immobili devono essere calcolate con esclusione del costo dell’area che non può essere inferiore al 20% o al 30% nel caso di immobili industriali.

E’ prevista la redazione di una perizia che comunque non può modificare detti limiti.

Comma 8

La disposizione si applica dal 2006 anche per i fabbricati già esistenti.

Comma 9

Le perdite fiscali imputate ai soci per trasparenza non possono essere imputate ai redditi delle società partecipate.

Comma 10

Posti limiti all’intassabilità delel stock option.

Comma 11

La disposizione ha effetto dal 2006.

Comma 12

Le perdite dei primi tre esercizi (viene precisato dalla data di costituzione) sono deducibili senza limiti di tempo solo se si tratta di una nuova attività produttiva.

Comma 13

Le perdite diverse, già esistenti, possono essere detratte fino all’ottavo periodo successivo.

Comma 14

La limitazione della detraibilità delle perdite pregresse in caso di cessione della maggioranza delle quote o di cambio dell’attività è estesa anche al caso di società dello stesso gruppo.

Comma 15

L’agevolazione dell’acquisto di aree fabbricabili al 1% è limitato ai soli casi di edilizia convenzionata pubblica comunque denominati.

Comma 16

Eliminato il limite alla tassazione per trasparenza nelle srl costituito dall’esistenza di plusvalze esenti su partecipazioni e assimilata la tassazione di tali plusvalenza a quelle dei privati.

Comma 17

Le disposizioni di cui sopra si applicano dal 2006

Comma 18

Le minusvalenze non sono deducibili se determinate da assegnazione di beni a soci o a finalità estranee all’impresa.

Comma 19

La detta disposizione si applica dal 2006.

Comma 20

La riduzione dei lavori ultrannuali nella misura del 2% non è più applicabile.

Comma 21

La detta disposizione si applica dal 2006.

Comma 22

Le deduzioni di cui agli art. 11 e 12 sono deducibili solo per i residenti.

Per i non residenti sono ammesse le riduzioni per carichi di famiglia.

Comma 23

Abrogata l’aliquota ridotta sulle liquidazioni per agevolare l’esodo (Art. 19 DPR 917/86 comma 4 bis). La norma continua ad applicarsi per i rapporti cessati prima dell’entrata in vigore del decreto.

Comma 24

La ritenuta d’acconto è stata estesa anche ai compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. (Art.25 DPR 600/73)

Comma 25

Le azioni corrisposte al dipendente continuano a non far parte del reddito a condizione che non siano cedute o date in garanzia nei cinque anni successivi.

Comma 25 bis

Il reddito di cui sopra rileva anche ai fini contributivi con riferimento ai piani di incentivazione deliberati dopo l’entrata in vigore del decreto.

Comma 26

La norma suddetta si applica alle assegnazioni effettuate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Comma 27

Le perdite in imprese commerciali e società di persone si detraggono dai relativi redditi nell’anno e nei successivi ma non oltre il quinto. Il principio vale anche per le imprese minori.

Comma 28

I redditi di lavoro autonomo e di impresa minore sono assimilati a quelli di impresa ai fini della detrazione delle perdite che non saranno più deducibili dal reddito complessivo ma dai redditi della stessa specie e riportabili per cinque anni secondo la regola generale.

Comma 29

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo concorrono le plusvalenze e le minusvalenze escluse quelle su immobili e oggetti d’arte. I compensi per la cessione dello studio professionale sono tassabili.

Le spese sostenute dal committente per il professionista sono deducibili se da questi addebitate in fattura.

Comma 30

I crediti per le imposte pagate all’estero sono riconosciuti nella stessa proporzione della determinazione dei redditi convenzionali

Comma 31

Aboliti i redditi convenzionali di Campione D’Italia.

Comma 32

Viene stabilito il principio della deducibilità dei contributi non versati per proroga in occasione di calamità.

Comma 33

Abrogati gli articoli di legge riguardanti disposizioni analoghe o contrarie alla precedente.

Comma 34

Gli acconti delle società ed enti per il 2006 deve essere calcolato sulla base del presente decreto – conguagli a novembre.

Comma 34 bis

I proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale” sono tassabili come redditi diversi, anzichè secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

Articolo 36 bis

Comma 1

I servizi ispettivi previdenziali e del lavoro possono adottare il provvedimento di sospensione del lavoro nei cantieri edili nei quali emergano:

- almeno il 20% dei lavoratori in nero,

- reiterate violazioni in materia di orario di lavoro.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione devono essere predisposte le misure necessarie per poter predisporre i controlli.

Comma 2

Per poter riprendere i lavori sarà necessaria la regolarizzazione dei dipendenti ed il ripristino delle regolari condizioni di lavoro.

Comma 3

Dal 1/10/2006 tutti i lavoratori dei cantieri edili dovranno essere muniti di targhetta con fotografia, qualifica e datore di lavoro.

Comma 4

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono ovviare tenendo sul luogo di lavoro registro di cantiere vidimato.

Comma 5

La violazione sarà punita con una sanzione da 100 a 300 € per ogni dipendente sprovvisto di targhetta o non annotato.

Comma 6

L’instaurazione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicata il giorno precedente mediante documento con data certa.

Comma 7

L’impiego di lavoratori in nero sarà punita con sanzione da 1500 a 12000 € per ciascun lavoratore maggiorata di 150€ per ogni giornata di lavoro.

L’omesso versamento non potrà essere sanzionato meno di 3000 €.

Comma 8

Avranno diritto alle agevolazioni di cui all’art. 29 DL 244/1995 i datori di lavoro con la certificazione di regolarità contributiva.

Comma 8 bis

Esclusione del personale ispettivo del Ministero del Lavoro (Da rivedere)

Comma 9

(Da rivedere)

Comma 10

Termini di prescrizione prorogati al 31/12/2007.

Comma 11

Disposizioni inerenti la spesa.

Articolo 37

Comma 1

Esteso l’obbligo della ritenuta ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori.

Comma 2

L’applicazione degli studi di settore è stata unificata e funziona sempre su base annuale con effetto già per il 2006. Non ha più alcuna rilevanza il triennio.

Comma 3

L’adeguamento deve essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi alle condizioni solite di cui all’art.2 del Dpr 31/5/1999 n°199.

Comma 4

Potenziate le disposizioni per le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria.

Comma 5

Previsto un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per definire modalità per l’attività di cui sopra.

Comma 6

Sanzioni per le incomplete comunicazioni.

Comma 7

Allargamento della finalità delle indagini con la parola “ovvero”.

Comma 8

Previsto l’obbligo di invio telematico degli elenchi dei clienti e dei fornitori entro sessanta giorni dal termine per l’invio dei dati IVA. Con decreto verranno stabilite le modalità.

Comma 9

Per il 2006 negli elenchi dovranno essere indicati solo i soggetti IVA.

Comma 10

Anticipati tutti i termini degli adempimenti fiscali:

  1. versamenti: tra il 1 Maggio e il 30 Giugno;

  2. presentazione delle dichiarazioni in via telematica: 31 Luglio;

  3. presentazione del 770 31 Marzo

  4. consegna dell’attestaot al sostituito: 28 febbraio

  5. dichiarazioni società entro il settimo mese.

Comma 11

I versamenti sono anticipati dal 20 al 16

Comma 12

I termini per la consegna dei documenti al CAF sono anticipati al 31/5

Il CAF deve predisporre le dichiarazioni entro il 31/7

Comma 13

Anche i termini ICI sono anticipati al 16

Comma 14

I nuovi termini decorrono dal 1/5/2007.

Comma 15

Istituiti i contribuenti minimi in franchigia con un giro d’affari inferiore a 7.000 €.

Nono sono tenuti alla contabilità. Non addebitano o detraggono IVA. Sono escluse le attività immobiliari ed i regimi di determinazione forfetaria. Istituito uno speciale numero di partita IVA.

Comma 16

Le cessioni da soggetti che applicano il regime della franchigia non sono cessioni intracomunitarie.

Comma 17

Le disposizioni dei commi 15 e 16 si applicano dal 1/1/2007.

Comma 18

Previsti controlli e cautela per il rilascio di partite IVA

Comma 19

La disposizione precedente si applica alle richieste di partita iva presentate dal 1/11/2006.

Comma 20

L’Agenzia delle Entrate e la GdF possono eseguire controlli anche prima della detta data.

Comma 21

Le Camere di Commercio comunicano di dati in loro possesso all’anagrafe tributaria.

Comma 21 bis

Previsto l’obbligo di comunicare dati alla CCIAA in formato elaborabile entro il 31/3/2007.

Comma 22

Fino allora l’anagrafe tributaria se li prenderà come sono.

Comma 24

I termini per l’accertamento sono raddoppiati per gli anni per cui sussistono le condizioni per la denuncia di reato penale.

Comma 25

Idem per l’IVA

Comma 26

Le disposizioni suddette si applicano per tutti gli anni per i quali sono pendenti i termini per l’accertamento.

Comma 27

La notifica dell’accertamento deve essere fatta in busta chiusa. Il contribuente può indicare l’indirizzo estero a cui fare le notifiche. Le modifiche di indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno.

Comma 28

Stabilito il principio che dalla busta contenente l’avviso non possa desumersi il contenuto.

Comma 29

La mancata restituzione di questionari è punita con sanzione da 258 A 2065 €.

Comma 30

Constatazione e irrogazione della sanzione ai sensi della L.689/81

Comma 31

Estensione alla polizia giudiziaria dell’obbligo di comunicare dati alla Guardia di Finanza.

Comma 32

Il potere degli uffici fiscali di chiedere dati ai contribuenti con questionari è esteso anche a dati relativi ad altri soggetti. La richiesta di informazioni non è più limitata a soggetti “nominativamente indicati

Comma 33

I soggetti che denunciano corrispettivi devono inviarli telematicamente all’ Agenzia delle Entrate.

Comma 34

E’ previsto un provvedimento che fissa le modalità dell’invio che dovrebbe essere sostitutivo della registrazione sul libro dei corrispettivi. Resta fermo l’obbligo dell’emissione della fattura a richiesta del cliente.

Comma 35

Previsto un contributo di 100€ per l’adattamento del misuratore fiscale alla trasmissione telematica.

Comma 36

Il mancato adempimento della trasmissione viene punito con la sanzione da 1000 a 4000€.

Comma 37

Le disposizioni di cui sopra hanno effetto dal 1/1/2007, la prima trasmissione entro il mese di luglio 2007 anche per i mesi precedenti.

Comma 38

Per la cessione di immobili avuti per donazione il calcolo della plusvalenza e del quinquennio non tiene conto della donazione.

Comma 39

Il costo ai fini della plusvalenza suddetta è quello sostenuto dal donante.

Comma 40

Modificati i termini per l’emissione della cartella di pagamento per le società in liquidazione.

Comma 41

Eliminato il termine del terzo anno successivo per la liquidazione delle somme soggette a tassazione separata.

Comma 42

Eliminato il termine del secondo anno successivo per le liquidazione dell’art.36 bis

Comma 43

Non si effettuano liquidazioni inferiori a 100€

Comma 44

Le iscrizioni a ruolo relative all’ultimo condono devono aver luogo a pena di decadenza entro il 31/12/2008.

Comma 45

La quota detraibile per le opere dell’ingegno è elevata al 50% e la detraibilità passa a 18 anni.

Comma 46

La disposizione di cui sopra decorre dal 2006 anche per le spese precedenti.

Comma 47

Modificate le modalità di detrazione degli ammortamenti di studi e ricerche.

Comma 48

La decorrenza della modifica di cui sopra parte dal 2007.

Comma 49

A partire dal 1/10/2006 i titolari di partita Iva devono utilizzare modalità telematiche per il pagamento dei tributi e contributi dell’F24

Comma 50

Gli interessi per i rimborsi non sono composti cioè non producono altri interessi.

Comma 51

Abolita la programmazione fiscale di Tremontiana memoria.

Comma 52

Stabilito in sei membri il numero dei partecipanti ad un Consiglio.

Comma 53

Abolito dal 1/1/2007 l’obbligo di presentare le dichiarazione e le comunicazioni ICI.

Però fino alla completa operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali , da accertare con apposito provvedimento l’obbligo rimane.

Comma 54

La detta operatività deve essere assicurata entro il 31/12/2006.

Comma 55

L’ICI può essere versata con F24. Entro 120 dalla data di entrata in vigore del decreto sarà emanato apposito provvedimento.

Comma 56

Disposizioni per l’esercizio dell’opzione all’acquisto da parte dell’Agenzia del Territorio.

Comma 57

Disposizione per la copertura di minori entrate.

Articolo 38

Misure di contrasto del gioco illegale.

Articolo 39

Disposizioni finali

Comma 1

Precisato che l’esenzione ICI per gli immobili usati da enti commerciali opera per le cui attività non abbiano natura esclusivamente commerciale.

Articolo 39 bis

Disposizioni in materia di rimborsi elettorali

Articolo 40

Copertura finanziaria

Articolo 40 bis

Sono fatti salvi gli atti eseguiti il 4 Luglio sulla base della precedente normativa. In tal caso il decreto si intende in vigore dal 5/7/2006

Articolo 41

Entrata in vigore